Tassa di soggiorno Roma 2026: guida per host e affitti brevi

Roma Capitale applica un contributo di soggiorno anche agli affitti brevi e alle case vacanze: €6,00 per persona a notte per le locazioni brevi, con un massimo di 10 notti consecutive per ospite nella stessa struttura. Le case e appartamenti per vacanze pagano €6,00 o €5,00 a seconda della categoria assegnata. L'host raccoglie l'importo dagli ospiti e lo versa trimestralmente tramite il portale GECOS entro il 16 del mese successivo al trimestre.

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Aggiornata
20 agosto 2026
Fonti
11 ufficiali

Se affitti a breve termine a Roma, sei tenuto a raccogliere dagli ospiti il contributo di soggiorno (la cosiddetta tassa di soggiorno) e a versarlo trimestralmente a Roma Capitale. Non è un'imposta che paghi tu: la raccogli dagli ospiti come agente contabile per conto del Comune, ma l'obbligo di dichiararla e versarla è tuo.

A Roma il contributo di soggiorno è disciplinato dal Regolamento approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 34 del 12 marzo 2024, che ne ha ripubblicato integralmente il testo. Le tariffe stanno invece in un atto diverso, la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 255 del 17 luglio 2023: sono due piani distinti e cambiano con atti distinti. Si applica anche agli affitti brevi tra privati (meno di 30 giorni) e alle case vacanze, non solo agli alberghi. Questa guida spiega quanto costa, chi è esente, come si versa e le scadenze 2026.

VIII.1Cos'è il contributo di soggiorno e chi lo paga

Roma Capitale applica un tributo sulle presenze turistiche chiamato "contributo di soggiorno" (disciplinato dall'art. 14, comma 16, lett. e) del D.L. 78/2010 per il Comune di Roma, che ha una base normativa speciale rispetto all'imposta di soggiorno degli altri Comuni). Nel linguaggio comune si usa anche il termine "tassa di soggiorno", ma la denominazione ufficiale per Roma è "contributo di soggiorno".

A pagarlo sono i turisti e gli ospiti per ogni notte trascorsa a Roma. L'host non versa di tasca propria: raccoglie l'importo dall'ospite al momento del check-in (o con la prenotazione) e lo versa poi al Comune su base trimestrale. L'host è un agente contabile responsabile della corretta riscossione e del versamento.

VIII.2Quanto si paga: le tariffe 2026

La tabella ufficiale non ha una tariffa unica per l'extra-alberghiero: distingue per tipologia e, in alcuni casi, per categoria. Per gli affitti brevi (meno di 30 giorni), gli alloggi per uso turistico e i B&B la tariffa è €6,00 per persona per notte. Per le case e appartamenti per vacanze sono previste due categorie: Cat. 1 = €6,00, Cat. 2 = €5,00. Per guest house e affittacamere le categorie sono tre: €7,00, €6,00 ed €5,00. In tutti questi casi il massimo è di 10 notti consecutive per ospite nella medesima struttura: dopo la decima notte, il soggiorno di quell'ospite in quella struttura non è più soggetto al contributo.

Per gli hotel la tariffa varia in base alle stelle, da €4,00 a €10,00. Verifica in quale riga della tabella ricade la tua struttura: la categoria assegnata alla tua CAV o alla tua guest house cambia l'importo che devi raccogliere, e applicare la riga sbagliata significa incassare troppo o versare troppo poco.

Nota: le tariffe sono quelle approvate con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 255 del 17 luglio 2023, con effetto dal 1° ottobre 2023, e non sono state modificate da allora: la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 34 del 2024 ha cambiato il Regolamento, non gli importi. Verifica comunque le tariffe correnti sul sito ufficiale di Roma Capitale prima di comunicarle agli ospiti.

VIII.3Scadenze 2026 per il versamento

Il versamento e la dichiarazione sono trimestrali, entro il 16° giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre solare (Roma Capitale, scadenze contributo di soggiorno):

  • 0116 gennaio 2026: IV trimestre 2025 (ottobre–dicembre 2025)
  • 0216 aprile 2026: I trimestre 2026 (gennaio–marzo 2026)
  • 0316 luglio 2026: II trimestre 2026 (aprile–giugno 2026)
  • 0416 ottobre 2026: III trimestre 2026 (luglio–settembre 2026)

VIII.4Gli altri due adempimenti che quasi nessuno cita

La comunicazione trimestrale non è l'unico obbligo. Il Regolamento e la normativa contabile ne prevedono altri due, con scadenze proprie e sanzioni proprie:

  • 01Dichiarazione Annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo (art. 8, c. 1, lett. b): riepiloga pernottamenti e versamenti dell'anno. È un obbligo autonomo, che le quattro comunicazioni trimestrali non sostituiscono. L'omessa o infedele dichiarazione annuale è sanzionata dal 100 al 200% dell'importo dovuto.
  • 02Modello 21, la resa del conto giudiziale, entro il 30 gennaio di ogni anno (D.P.R. 194/1996): chi riscuote il contributo è agente contabile e deve rendere il conto dell'attività di riscossione e riversamento dell'esercizio chiuso. Si trasmette dai servizi online di Roma Capitale.
  • 03Entrambi valgono, come la comunicazione trimestrale, anche se nel periodo non hai avuto ospiti.

VIII.5Come si versa: portale GECOS e PagoPA

Roma Capitale gestisce la dichiarazione e il pagamento tramite il sistema GECOS (Gestione Contributo di Soggiorno). Il flusso è il seguente:

  • 01Registrati su GECOS: accedi al sito di Roma Capitale alla sezione contributo di soggiorno e segui le istruzioni per la prima registrazione (codice fiscale, dati struttura).
  • 02Presenta la dichiarazione trimestrale: inserisci il numero di presenze (pernottamenti per persona) registrate nel trimestre, indicando anche le presenze esenti.
  • 03Paga tramite PagoPA: al termine della comunicazione il portale genera un avviso PagoPA che puoi pagare online, in banca o in tabaccheria.
  • 04In alternativa, F24: il Regolamento (art. 9, c. 2, lett. b) ammette il versamento unitario con modello F24. I codici tributo sono 3936 per il contributo, 3937 per gli interessi e 3938 per le sanzioni, da esporre nella sezione IMU e altri tributi locali con il codice catastale del Comune (H501 per Roma).

VIII.6Chi è esente dal contributo

Alcune categorie di ospiti sono esenti dal pagamento. L'host non addebita il contributo per questi soggetti ma deve comunque indicarli nella comunicazione trimestrale tra le presenze esenti. L'elenco completo è nell'art. 5 del Regolamento (Delib. A.C. 34/2024):

  • 01Minori fino al compimento del decimo anno di età (art. 5, c. 2, lett. a).
  • 02Persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 (e analoghe disposizioni per i cittadini stranieri), e il loro caregiver familiare.
  • 03Chi necessita di cure e chi assiste degenti ricoverati, nella misura di un accompagnatore per paziente, più i genitori accompagnatori di minori di 18 anni in cura (serve una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000).
  • 04Autisti di pullman e accompagnatori turistici di gruppi organizzati da agenzie di viaggio: un autista per pullman e un accompagnatore ogni 25 partecipanti.
  • 05Forze di polizia e forze armate che pernottano per attività di ordine e sicurezza pubblica.
  • 06Il personale della struttura ricettiva che vi presta attività lavorativa.
  • 07Chi pernotta negli ostelli della gioventù.
  • 08Volontari in servizio per eventi calamitosi, chi è ospitato per assistenza alloggiativa della Protezione Civile e chi alloggia a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche.
  • 09Chi alloggia nell'enclave extraurbana della frazione territoriale di Polline e Martignano.

VIII.7Cosa succede se non versi o non dichiari

L'omessa o tardiva dichiarazione e versamento comporta l'applicazione di sanzioni e interessi. Roma Capitale prevede il ravvedimento operoso: puoi sanare spontaneamente prima che l'ente effettui un controllo, pagando una sanzione ridotta calcolata in base ai giorni di ritardo. Sul sito di Roma Capitale è disponibile un calcolatore online per il ravvedimento.

C'è però una conseguenza più seria della sanzione pecuniaria, e viene citata di rado: l'omesso o parziale versamento, e la mancata presentazione della dichiarazione alle scadenze, sono presupposto per l'avvio del procedimento di sospensione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ricettiva (art. 11, c. 6 del Regolamento), previa diffida ad adempiere con un termine non superiore a 30 giorni.

Se gestisci affitti brevi a Roma e non sei ancora registrato su GECOS, è importante farlo prima della prossima scadenza trimestrale per evitare che le omissioni precedenti si accumulino.

VIII.8Airbnb o Booking versano il contributo al posto mio?

Alcuni portali hanno stipulato accordi con Comuni italiani per la raccolta automatica della tassa di soggiorno. Verifica sul tuo account (Airbnb, Booking o altro portale) se Roma è tra i Comuni per cui il portale gestisce in autonomia la raccolta: in quel caso, il contributo viene trattenuto dal portale e versato direttamente al Comune senza che tu debba agire.

Se il portale NON gestisce la raccolta per Roma, l'obbligo di riscossione e versamento rimane interamente in capo a te. In caso di dubbio, contatta il portale di prenotazione o Roma Capitale al numero 060606.

§ Domande frequenti

Se l'ospite si ferma solo 1 notte, devo comunque versare €6,00?
Sì, la tariffa si applica per ogni notte a partire dalla prima. Non c'è un minimo di notti per scattare l'obbligo.
Il limite di 10 notti vale per struttura o per ospite?
Per entrambi: la tabella ufficiale parla di pernottamenti «consecutivi nell'anno solare effettuati nella medesima struttura». Il tetto si conta quindi per ogni ospite E per ogni struttura. Se lo stesso ospite resta 15 notti da te, paghi il contributo solo per le prime 10.
Devo rilasciare una ricevuta agli ospiti per il contributo di soggiorno?
Sì, è buona pratica (e in molti casi obbligatoria) indicare esplicitamente nella conferma di prenotazione o in un documento separato l'importo del contributo di soggiorno addebitato, distinto dal canone di locazione.
Cosa succede se ho prenotazioni ma non ho ancora aperto la posizione GECOS?
Aprila prima possibile. Le omissioni passate si regolarizzano con il ravvedimento operoso (sanzione ridotta). Sul sito di Roma Capitale c'è un calcolatore online che ti dice quanto devi pagare in base ai giorni di ritardo.
Le tariffe del 2026 sono cambiate rispetto al 2023?
Per le locazioni brevi la tariffa è €6,00 per persona a notte; per le case e appartamenti per vacanze è €6,00 (Cat. 1) o €5,00 (Cat. 2). Sono gli importi fissati dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 255/2023, in vigore dal 1° ottobre 2023, che hanno sostituito il precedente €3,50 uguale per tutti. Verifica sempre sul sito di Roma Capitale se ci sono aggiornamenti più recenti.

§ Apparato delle fonti

  1. 01Roma Capitale, Contributo di soggiorno (scheda servizi)Pagina ufficiale di Roma Capitale con le istruzioni per il versamento del contributo di soggiorno. Consultata il 17 giugno 2026.
  2. 02Roma Capitale, Scadenze contributo di soggiorno 2026Calendario ufficiale delle scadenze per il versamento trimestrale. Consultato il 17 giugno 2026.
  3. 03Roma Capitale, Gestione GECOS contributo di soggiornoPortale GECOS per la dichiarazione e il pagamento del contributo di soggiorno Roma. Consultato il 17 giugno 2026.
  4. 04Roma Capitale, Tariffe locazioni brevi nel contributo di soggiornoNotizia ufficiale sull'inclusione delle locazioni brevi nel contributo di soggiorno di Roma Capitale. Consultata il 17 giugno 2026. L'importo vigente per affitti brevi e case vacanze è €6,00/persona/notte (Delib. G.C. 255/2023).
  5. 05Regolamento sul Contributo di Soggiorno — Delib. Assemblea Capitolina n. 34 del 12/03/2024Testo integrale vigente del Regolamento (artt. 1-16): presupposto, soggetto passivo, responsabili, esenzioni, obblighi di comunicazione e dichiarazione, versamento, sanzioni. Esecutiva l'8 aprile 2024. Consultata il 20 agosto 2026.
  6. 06Roma Capitale, tabella delle tariffe del Contributo di soggiorno dal 01.10.2023Tabella ufficiale allegata alla Delib. G.C. 255/2023, con tariffa e numero massimo di pernottamenti per ogni tipologia di struttura. Consultata il 20 agosto 2026.
  7. 07Roma Capitale, Contributo di soggiorno — resa del conto giudiziale (Modello 21)Nota operativa sull'obbligo di resa del conto giudiziale entro il 30 gennaio (D.P.R. 194/1996) a carico dei gestori come agenti contabili. Consultata il 20 agosto 2026.
  8. 08Roma Capitale, sanzioni e ravvedimento operoso aggiornati al D.Lgs. 87/2024Misure sanzionatorie applicate da Roma Capitale per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024. Consultata il 20 agosto 2026.
  9. 09Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 64/E del 30/05/2017 — codici tributo F24Codici tributo 3936, 3937 e 3938 per il versamento del contributo di soggiorno con modello F24. Consultata il 20 agosto 2026.
  10. 10Deliberazione Giunta Capitolina n. 255 del 17/07/2023, nuove tariffeDelibera che ha aggiornato le tariffe del contributo di soggiorno con effetto dal 1° ottobre 2023. Consultata il 17 giugno 2026.
  11. 11Roma Capitale, Modifiche al Regolamento contributo di soggiorno (2024)Avviso sulle modifiche 2024 al regolamento del contributo di soggiorno Roma. Consultato il 17 giugno 2026.
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